Servizi sismici
1) Servizi di Ingegneria per la Individuazione della Vulnerabilità Sismica delle Opere attraverso l’individuazione dell’Indicatore di Rischio Sismico.
2) Servizi di Ingegneria per la Protezione Sismica delle Opere.
I punti 1) e 2) per:
– Edifici
– Strutture
– Opifici Industriali
– Viadotti
– Ponti
– Dighe
In muratura a mattoni e/o in pietra, muratura armata, cemento armato, cemento armato precompresso, cemento armato prefabbricato, acciaio e legno.
Norma
O.P.C.M. 3274:2003 obbliga tutti i proprietari, pubblici e privati, di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, realizzati precedentemente al 1984, ad eseguire la valutazione di vulnerabilità sismica su tali manufatti.
L’elenco dei manufatti strategici e rilevanti è contenuto nella D.G.R. n. 3645 del 28.11.2003, nella quale tra gli edifici rilevanti figurano asili, scuole di ogni ordine e grado, stadi, palazzetti, palestre, strutture socio sanitarie e socio assistenziali (case per anziani e disabili), edifici pubblici soggetti ad affollamento, attività commerciali con superficie maggiore di 5000 mq, musei, biblioteche, uffici postali, sedi di banche, sale per convegni e spettacoli con capienza maggiore di 100 unità, industrie con personale impiegato maggiore di 100 unità, chiese e locali di culto.
V.I.A.
1) Servizi di Ingegneria per la Valutazione di Impatto Ambientale delle Aziende, in vista della redazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) da parte dei Prefetti.
Norma
L’art. 21 del Decreto legislativo n° 105/2015, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, prevede, infatti, che il Prefetto rediga il PEE entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore ai sensi dell’art. 20, comma 4; il successivo comma 6 del medesimo art. 21 prescrive che il PEE venga revisionato, sperimentato e aggiornato a intervalli non superiori a tre anni.
Nella fase applicativa della nuova normativa, si ritiene necessario che gli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante di natura ambientale, operanti nel territorio provinciale, facciamo una ricognizione tecnica dei propri rischi ambientali individuandone i più significativi e definendone il controllo e il monitoraggio.
In particolare, sarà utile che ogni Azienda indichi i potenziali impatti del processo produttivo sulle matrici ambientali – aria, acqua, suolo, popolazione, specie animali e vegetali – valutandone l’ipotesi di danno, ivi comprese le problematiche inerenti la sovrapposizione nella medesima area dei rischi naturali, ad esempio del rischio sisma o alluvione.
Questo consentirà di acquisire tutte le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterno, nella consapevolezza di una maggiore congruenza con gli scenari incidentali identificati nel Rapporto di Sicurezza e conseguente personalizzazione del PEE alla realtà specifica dello stabilimento, verificando anche gli aspetti di interazione e le informazioni provenienti dal Piano di Emergenza Interno – PEI.