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Bonus Fiscali

1)    Sismabonus 2017: le regole, le percentuali, i tempi, le zone sismiche e le spese stabilite dalla legge di Bilancio.

Dopo i terribili terremoti che hanno colpito il Centro Italia nel corso degli ultimi mesi il Governo ha deciso di intervenire, rimodulando il Sismabonus , vale la detrazione IRPEF  sulle spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti previsto dalla legge 90 del 3 agosto 2013.
La percentuale della detrazione varierà dal 50 all’85%, ma non sarà stabile come precedentemente previsto. Il bonus sarà infatti valido per le spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una proroga quinquennale volta a dare più tempo ai cittadini per adeguare le loro abitazioni ai parametri antisismici esistenti.
Sismabonus: come funziona
A partire dal 1°gennaio 2017 coloro che effettueranno dei lavori sulle costruzioni adibite ad abitazione (sia prime che seconde case), ma anche ad attività produttive, volti a mettere in sicurezza i suddetti immobili in chiave antisismica, potranno beneficiare di una detrazione IRPEF del 50%, entro un limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
In questo caso però cambiano le tempistiche: la detrazione sarà infatti ripartita in cinque rate annuali di pari importo e non più in dieci come stabilito in precedenza e come previsto per gli altri bonus casa.
 Sismabonus: i cambiamenti più importanti
Come detto in precedenza la percentuale di variazione varierà in base a determinati parametri di cui parleremo a breve.
Prima però occorre specificare che, secondo quanto previsto dall’art.2 della legge di bilancio 2017, a partire dal 1°gennaio dello stesso anno e fino al 31 dicembre 2021, il sismabonus sarà valido non solo negli edifici situati nelle zone considerate ad alta pericolosità sismica, quelle per intenderci che vengono classificate come zona 1 e zona 2 nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 basata a sua volta sulla classificazione effettuata dall’INGV, ma anche alle costruzioni ubicate in zona sismica 3, cioè ai territori soggetti a scuotimenti più modesti rispetto alle zone a pericolosità più elevata.
 Sismabonus: l’ammontare della detrazione
A livello generale,  le costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, saranno soggette ad una detrazione del 50%, con un tetto di spesa fissato in 96mila euro.
La percentuale detraibile varia però in base al risultato conseguito in seguito ai lavori di adeguamento antisismico. Nel caso in cui gli interventi comportino un cambiamento (in meglio ovviamente) di una classe di rischio dell’edificio la detrazione salirà al 70%. Se invece i lavori di adeguamento antisismico consentono all’edificio di scalare due classi di rischio determinando una maggiore sicurezza sismica, il beneficiario avrà la possibilità di detrarre l’80% della spesa sostenuta.
A determinare le classi di rischio sarà un decreto del ministero delle Infrastrutture guidato da Graziano Delrio, che dovrà essere adottato entro il 28 febbraio 2017. Lo stesso provvedimento dovrà inoltre  definire le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
Sismabonus: condomini
Se gli interventi non riguardano le singole abitazioni, ma le parti comuni degli edifici condominiali, la percentuale detraibile sale ancora. Il sismabonus arriverà infatti al 75% se gli interventi determinano il passaggio alla classe di rischio più sicura, mentre salirà all’85% per lavori sui condomini che consentiranno di saltare due classi di rischio.
In questo caso, il tetto massimo di spesa previsto è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti nell’edificio.
I condomini che si trovano nella no tax area possono cedere la detrazione loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità di cessione del bonus da parte dei contribuenti incapienti sarà poi dettagliata attraverso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per tali interventi inoltre, secondo quanto previsto dalla Manovra 2017, “i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.” La stessa regola prevista per l’ecobunus in altre parole.
Le modalità di cessione del bonus da parte dei contribuenti incapienti saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
Sismabonus: le spese detraibili
Anche sulle spese detraibili c’è una novità:  A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra queste rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

2)    Detrazioni fiscali 2017 casa: Bonus Ristrutturazioni.
Il bonus ristrutturazioni edili, rientra tra le detrazioni bonus casa 2017 che verranno prorogate dalla nuova Legge di Stabilità, insieme all’Ecobonus e alla nuova agevolazione sisma bonus.
Ricordiamo, infatti, che la detrazione ristrutturazioni edilizie al 50%, è in vigore fino al 31 dicembre 2016, ma è stato prorogato per tutto il 2017.
Il bonus ristrutturazione casa, che spetta ai contribuenti, anche non residenti sul territorio dello Stato, consente di detrarre dall’Irpef, il 50% delle spese sostenute per effettuare interventi di ristrutturazione di immobili adibiti a uso residenziale, per un limite di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare.

3) Detrazioni fiscali 2017: Ecobonus
Ecobonus 2017: la Legge di Stabilità 2017, ha riconfermato il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno, e apportato importanti novità.
Per cui fino al 31 dicembre 2017, i contribuenti, possono continuare a fruire della detrazione Irpef o Ires.
Ecobonus al 65% e al 50% per il bonus ristrutturazioni edili mentre la detrazione delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, potrebbe essere limitata alle ristrutturazioni iniziate nel 2016 e proseguite nel 2017.
Di seguito troverete tutte le novità introdotte gli interventi di riqualificazione energetica e sismabonus, il tetto di spesa massima consentita dall’agevolazione e come funziona la detrazione, oltre ai tipi di intervento ammessi all’Ecobonus per aumentare l’efficienza energetica di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o strumentale alla società, impresa o autonomo esercente arti o professioni.

Legge di stabilità 2017 Ecobonus, ristrutturazioni e mobili:
Confermati con la Legge di Stabilità 2017 Ecobonus 65% interventi risparmio energetica degli edifici, sismabonus, bonus condomini 2017, la detrazione Irpef 50% per le ristrutturazioni edili, bonus acquisto mobili ed elettrodomestici, quest’ultimi limitati probabilmente alle sole ristrutturazioni iniziate nel 2016 e proseguite nel 2017.
Per il 2017 la nuova scadenza per la detrazione per le spese di risparmio energetico cd. Ecobonus è al 31 dicembre 2017 valida anche per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Dopo il 31 dicembre 2017, le due detrazioni tornano ad avere l’agevolazione ordinaria.
La decisione del Governo di confermare e prorogare le due detrazioni Irpef per tutto il 2017 è stata una notizia ben accolta sia dai contribuenti che da chi lavora nel settore dal momento che i numeri rilevati dall’ENEA parlano di migliaia di richieste di detrazioni ecobonus pervenute dal 2013 ad oggi.
La nuova Legge di Bilancio 2017, ha però introdotto altre importantissime novità:
Ecobonus 2017 dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 se gli interventi di riqualificazione energetica, Ecobonus, vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. In questi casi, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al 70%.
Se poi nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale, tali da conseguire almeno la media fissata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, allora, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%.
Sarà cura dell’ente ENEA, provvedere ai controlli a campione sulle dichiarazioni degli interventi eseguiti.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito derivante dall’Ecobonus direttamente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Per maggiori info, leggi bonus condomini 2017.
 
Ecobonus 65 2017 che cos’è e come funziona la detrazione?
L’Ecobonus 65 2017 è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazioni dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti.
Sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all’interno dell’edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.
La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è stata confermata dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2017 al 65% mantenendo fissi i limiti di spesa entro cui spetta l’agevolazione.
Il tetto spesa Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:
Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;
Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.
 A chi spetta detrazione fiscale al 65% 2017?
La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:
Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
Associazioni tra professionisti.
Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione.
Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale.
Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.
Vedi anche come funziona il bonus condizionatori 2017.
 
Spese e gli interventi di risparmio energetico agevolabili:
Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l’agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, come disposto dalla nuova Legge di Stabilità 2017.
A partire dal 1° luglio 2017 si applicherà la detrazione ordinaria.
Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all’agevolazione Ecobonus?
1) Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
2) Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.
3) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in questo caso però la detrazione spetta solo per la componente per l’acqua. Tetto spesa massima è pari a 60 mila euro.
4) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia quindi anche per l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro.
Nell’Ecobonus 2016 sono ammesse inoltre le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l’installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.
 
Calcolo, limiti e come dividere quota detrazione sul 730 e Unico?
L’Ecobonus 2017 come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società.
Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso  se la detrazione
Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.
 
Quali documenti servono?
Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione, ovvero:
1) Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
2) Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
3) Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.
Documenti Ecobonus 2017 pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:
Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.
Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?
Asseverazione del tecnico abilitato.
Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.